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di Lucia Izzo - Al genitore che ha sempre sostenuto da solo, fin dalla nascita, le spese per il mantenimento del figlio spetta il diritto a essere rimborsato dall'altro genitore.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 16404/2019.
Una decisione che il padre contesta in Cassazione sotto plurimi profili che, tuttavia, non colgono nel segno. Soffermandosi sul rimborso delle spese di mantenimento del minore, il Collego rileva che, ove ad esse abbia provveduto integralmente uno soltanto dei genitori (come pacificamente accaduto nella specie), a questi spetti il diritto di agire in regresso per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori solidali.
Per gli Ermellini, ciò si desume, in particolare, dall'art. 148 c.c. (richiamato dall'art. 261 c.c., entrambi nei rispettivi testi, qui applicabili ratione temporis, vigenti anteriormente al d.lgs. n. 154/2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, che, prevedendo l'azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto in regresso) nei con fronti dell'altro (cfr. Cass. n. 15063/2000 e n. 10124/2004).
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